GUIDA AL VOTO – Amministrative dal 6 e 7 maggio
Questa “Guida al voto”, riguarda le prossime elezioni amministrative, del 6 e 7 maggio.

 COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

La legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", ha modificato il numero dei consiglieri e assessori comunali. Dal 2011 in poi, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali ai singoli enti, per i quali ha luogo il primo rinnovo del consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando il sindaco. Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore, tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.

Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali, sulla base della nuova composizione consiliare, e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, computando, in tal caso, il sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel nostro caso, Palagiano, la riduzione del 20% dei consiglieri, ne porta il numero a 16. Il numero massimo degli assessori, è in misura pari ad un quarto dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini del computo del numero massimo degli assessori comunali, nel numero dei consiglieri viene computato il Sindaco. 1/4 di 17 è 4.25, arr. a 5.

 

 

Analizziamo ora il “Sistema proporzionale con correzione a due turni e premio di maggioranza”, con il quale i palagianesi saranno chiamati alle urne. 

 

SISTEMA PROPORZIONALE CON CORREZIONE A DUE TURNI E PREMIO DI MAGGIORANZA – COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI


E’ il sistema elettorale con cui saranno eletti Sindaco e consiglieri, nelle prossime amministrative del nostro Comune.

Sei le liste presentate dal centro sinistra, collegate al candidato Sindaco Gaetano Tarasco: Partito Democratico, UDC, UDEUR, API, IO SUD, Palagiano in crescita.

Per il centro destra saranno presenti sette liste, collegate al candidato Sindaco Ciccio Serra: PdL, FLI, Palagiano nel cuore, La Puglia prima di tutto, La Casa di tutti, Alleanza per Palagiano, Palagiano in discussione.

Tre infine, le liste collegate al candidato Sindaco Vito Cervellera: L’Arca, SEL, Italia dei Valori.

 

La votazione si svolgerà in due turni, a meno che un candidato Sindaco, non riporti al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuno dei candidati alla carica di Sindaco, supera al primo turno il 50% dei voti, si passa al secondo turno, consultazione che avverrebbe nella seconda domenica successiva, con i due candidati che hanno ottenuto più voti: al secondo turno (o turno di ballottaggio), risulta eletto il candidato più suffragato.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio, hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collega­mento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

 

 

COMPOSIZIONE DELLE LISTE

 

Le liste per l’elezione del Consiglio comunale, devono comprendere un numero di candi­dati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore, qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I consiglieri da eleggere sono 16, i 2/3 sono 10.66, arr. ad 11, per cui le liste non possono contenere meno di 11 candidati.

 

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Va precisato che non concorrono alla ripartizione dei seggi le liste riportanti meno del 3% dei voti, e non appartenenti a coalizioni che abbiano superato il 3%. Ne deriva che, se una lista non supera il 3%, ma appartiene ad una coalizione che ha superato il 3%, concorre alla ripartizione dei seggi. Nelle liste soccombenti non coalizzate, sempre se superanti il quorum, il primo consigliere eletto è il rispettivo candidato Sindaco.

MODALITÀ DI VOTO

La scheda per l’elezione del Sindaco, è la stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un can­didato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore, può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

Diverse sono le modalità con le quali gli elettori possono esprimere il voto:

1) Una croce sul rettangolo del candidato Sindaco. Il voto viene attribuito solo al candidato;

2) Si scrive il cognome del candidato consigliere Tizio della lista Alfa, collegata al candidato Sindaco Caio. Il voto va alla lista Alfa, al candidato Tizio, e al candidato Sindaco espresso dalla lista. Non è possibile esprimere più di un voto di preferenza ai candidati consiglieri della lista scelta;

Nome e Cognome candidato Sindaco

Lista Alfa – candidato Tizio


3) Croce sul candidato Sindaco Caio, e si scrive il nome del candidato Pippo della lista Beta, non appartenente alla coalizione che sostiene Caio. Il voto va al candidato Sindaco Caio, al candidato Pippo e alla lista Beta. In questo caso si ha il c.d. “voto disgiunto”. Ricordiamo che il voto alla lista va espresso con croce sul simbolo della lista, scrivendo eventualmente a destra il cognome del candidato consigliere scelto.

Candidato Sindaco Caio

 

Candidato Sindaco Tizio

Lista Beta – candidato Pippo

 

 

Come già detto, il Sindaco può essere eletto al primo o al secondo turno.

 

ELEZIONE DEL SINDACO AL PRIMO TURNO

Abbiamo visto che gli elettori possono votare un candidato Sindaco, anche con voto disgiunto, una lista, ed esprimere una preferenza per un candidato consigliere. I voti validi ottenuti dal candidato Sindaco, determinano chi sarà il candidato Sindaco vincente, mentre i voti ottenuti dalle varie liste, determinano come verranno distribuiti i seggi. Vedremo meglio in seguito questa norma.

Alcune ipotesi che si potrebbero presentare:

A) Sia il candidato Sindaco che la sua coalizione superano il 50% dei voti validi. Qui va fatta una precisazione. I voti assegnati alla coalizione sono il totale che le rispettive liste hanno riportato, voti che si intendono assegnati sia alla coalizione che al candidato Sindaco. I voti assegnati al candidato Sindaco sono la somma risultante dai voti della coalizione, aggiunti ai voti che il candidato ha riportato, o con il voto disgiunto o con il voto attribuito solo alla sua persona. In questo caso, alla coalizione viene attribuito il premio di maggioranza = 60% dei seggi. Ad esempio, i voti validi sono in totale 10.000. Il candidato Sindaco Caio, ottiene 1.000 voti, riportati o con voto disgiunto o perché è stato tracciata una croce nel rettangolo contenente il suo nome e cognome, senza indicazione di una lista che lo sostiene; i voti validi totali assegnati votando le liste che lo sostengono, anche con voto disgiunto, sono 6.000. In questo caso, le liste ottengono 6.000 voti, il candidato Sindaco 7.000, per cui entrambi superano il 50% dei voti.

B) Poiché è permesso votare sia il candidato Sindaco Caio che una lista a lui non collegata, si può verificare che Caio riporti più del 50% dei voti (comprensivi quindi dei voti attribuiti solo a lui e dei voti assegnati alla sua coalizione), ma la sua coalizione non supera il 50%. A nessuna coalizione va il premio di maggioranza, e i seggi alle varie coalizioni vanno ripartiti con il metodo d’Hondt. Esempio. Voti validi 10.000. Candidato Sindaco Caio, 6.000 (2.000 personali + 4.000 coalizione). Caio diventa Sindaco, ma alla sua coalizione non spetta il premio di maggioranza, per cui i seggi vanno distribuiti tra le varie coalizioni con il metodo d’Hondt.

C) Il premio di maggioranza non va applicato, e quindi i seggi fra le liste vanno ripartiti con il metodo d’Hondt, anche nel caso che una coalizione superi il 60% dei voti. Come vedremo in seguito, questo determinerebbe il fenomeno conosciuto come “anatra zoppa”.

 

 

 

ELEZIONE DEL SINDACO AL SECONDO TURNO

Se la sua coalizione non ha superato il 60% dei voti, alla stessa spettano il 60% dei seggi, sempre se nel primo turno nessuna coalizione ha superato il 50%. Il 40% di seggi rimanenti viene ripartito fra le liste soccombenti, con il metodo d’Hondt.

Se il Sindaco Caio ottiene più voti, ma al primo turno la coalizione Beta, che sostiene l’altro candidato Sindaco, ha riportato più del 50 % dei voti, Caio diventa Sindaco, ma senza il premio di maggioranza alla sua coalizione. Esempio. Voti validi 10.000. Viene eletto Sindaco Caio, mentre la coalizione Beta, che non lo sosteneva, ha riportato al primo turno 5.500 voti, quindi superiore al 50%. Si sarebbe quindi in presenza di un Sindaco appartenente alla coalizione Alfa, e una maggioranza consiliare della coalizione Beta.

Il consigliere eletto che diviene assessore, deve dimettersi dalla carica di consigliere, e al suo posto subentra il primo dei non eletti. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste, al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
Compiute queste operazioni, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

 

SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO.

 

Alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato, hanno chiarito che:

- “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”. In questo caso, il legislatore si riferisce ai soli voti di lista. E’ sempre solo ai voti di lista, che il legislatore ha inteso riferirsi per i seggi da attribuire (“…per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,...”).

- “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nes­suna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi”.

Nel caso in cui il legislatore abbia inteso riferirsi, sia ai voti assegnati alle liste, sia ai voti assegnati al candidato Sindaco, ha usato invece l’espressione “voti validi”.

A conforto di quanto esposto, interviene il Co. 9 dell’art. 72 (“Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva”).

 

 

ESEMPI NUMERICI

Poniamo il caso che la somma delle cifre elettorali delle varie liste, sia 10065. Sedici sono i seggi da assegnare. Il 60% dei seggi corrisponde a 10 seggi. Il 50% delle cifre elettorali è 5032. Queste le liste:
Alfa. 1989 voti. 19.76%.

Beta. 2435 voti. 24.19%.

Gamma. 1128 voti. 11.21%.
Delta. 4130 voti. 41.03%.

Omega. 383 voti. 3.80%.

 

La prima cosa da fare, è stabilire quanti seggi sono attribuiti alle singole liste:

 

Alfa. 3 seggi.

Beta. 4 seggi.

Gamma. 2 seggi.
Delta. 7 seggi.

Omega. Nessun seggio.

 

Questa rappresenta una prima distribuzione dei seggi. Vediamo ora i cambiamenti che si possono verificare.

 

ELEZIONE DEL SINDACO AL PRIMO TURNO

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del com­ma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nes­suna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi”.
Cifra elettorale totale = 10065. Sedici sono i seggi da assegnare. Il 60% dei seggi corrisponde a 10 seggi. Il 50% delle cifre elettorali è 5032.

Due le coalizioni presenti:
1. Latte. Liste Delta – 4130 e Gamma – 1128. Totale = 5258 – 52.24%. Candidato Sindaco Caio.

2. Miele. Liste Alfa – 1989; Beta – 2435; Omega – 383. Totale = 4807 – 47.76%. Candidato Sindaco Tizio.

Caio viene eletto Sindaco al primo turno. I seggi attribuiti alla sua coalizione sono 9, per cui non raggiungono il 60% dei seggi, che sono 10. Avendo la coalizione superato il 40%, e l’altra coalizione non ha superato il 50% dei voti validi, alla coalizione del Sindaco vincente viene attribuito un seggio in più.
Qui abbiamo trascurato i voti ottenuti dal candidato Sindaco. Poichè è dalla somma dei voti ottenuti dal candidato Sindaco e dalla sua coalizione che si determina il vincitore, potrebbe accadere che la coalizione del candidato Sindaco soccombente, abbia superato il 50% dei voti validi. In questo caso si verificherebbe la situazione conosciuta come “anatra zoppa”. A nessuna coalizione viene attribuito il premio di maggioranza, ed i seggi vengono assegnati con il metodo d’Hondt. Ne deriverebbe che il Sindaco avrebbe in Consiglio comunale una maggioranza formata dalle liste che avevano appoggiato il Sindaco soccombente. Il premio di maggioranza non sarebbe nemmeno scattato, se le liste sostenenti il candidato Sindaco eletto al primo turno, non avessero raggiunto il 40% dei voti.

 

ELEZIONE DEL SINDACO AL SECONDO TURNO

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

Ipotizziamo che siano tre le coalizioni presenti, con questa prima distribuzione dei seggi:

1. Alfa ed Omega. 2372 voti. 3 seggi.

2. Beta e Gamma. 3563 voti. 6 seggi.

3. Delta. 4130 voti. 7 seggi.

Vanno al ballottaggio i candidati Sindaci espressi dai gruppi 2 e 3. Viene eletto Sindaco Caio, del gruppo 2.
Tenendo presente che al primo turno il gruppo 2, non ha conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio, e che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi, i seggi da assegnare al gruppo 2, passerebbero da 6 a 10. Alle altre due coalizioni, i rimanenti seggi (6), vengono assegnati con il metodo d’Hondt. Anche in questo caso, si potrebbe verificare il fenomeno dell’altra zoppa, come visto precedentemente.

Nelle diverse liste, i candidati consiglieri eletti sono quelli con più voti di preferenza, in ordine decrescente. Nel caso di due o più candidati consiglieri con lo stesso numero di voti, viene eletto il primo nella successione dei candidati nella lista.

Nel caso di liste soccombenti non coalizzate, il rispettivo candidato Sindaco è il primo consigliere eletto.

Per quanto visto in precedenza, l’attribuzione dei seggi viene effettuata dopo la proclamazione del Sindaco, che può avvenire in occasione del 1° o del 2° turno.

 

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI IN CASO DI BALLOTTAGGIO.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del com­ma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nes­suna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

 

Come si vede, il premio di maggioranza può essere assegnato al primo o al secondo turno (ballottaggio). Nel caso del ballottaggio, il premio scatta nel caso che “nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”.

 

Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi, nel caso di ricorso al ballottaggio, bisogna tener conto non degli apparentamenti avvenuti nel primo turno, ma di quelli eventualmente verificatesi nel secondo turno, per cui si è in presenza di un nuovo gruppo, sul quale effettuare la ripartizione dei seggi.

 

 

LE SEZIONI.

1-4-10-12-2-3-7-11. Edificio scolastico “Papa Giovanni XXIII”.

5-6-13. Edificio scolastico Gianni Rodari.

8-14-9. Scuola media “Papa Giovanni XXIII”.

 

 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO.

Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo turno di votazione, verranno effettuate lunedì 7 maggio 2012, al termine delle operazioni di voto. Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 21 maggio 2012, al termine delle operazioni di votazione.

 

 

Giuseppe Favale