La storia del lupo e lâagnello lâaveva scritta sin dai tempi antichi Fedro: aveva ben compreso sin dâallora che gli arroganti e i prepotenti hanno nel loro DNA la tendenza a rovesciare la veritĂ ed accusare gli altri per coprire le proprie responsabilitĂ . E lâex Sindaco di Palagiano Rocco Ressa non sfugge a questa regola! Ecco, allora, che nel maldestro tentativo di coprire le sue pesanti responsabilitĂ politiche nella vicenda del villaggio abusivo âPino di Lenneâ , cerca di rovesciarle sullo scrivente.
Ressa non è nuovo a tali performances, ma ora ha davvero superato ogni limite e, poichÊ ritengo che le sue affermazioni siano profondamente lesive della mia onestà e della mia dignità personale, ho dato mandato al mio avvocato di valutare se nel suo articolo del 22 maggio scorso siano ravvisabili gli estremi della calunnia e della diffamazione a mezzo stampa. Tanto piÚ che Ressa, avendo ricoperto la carica di Sindaco per 10 anni, certamente non può non conoscere gli atti! E lo farò da semplice cittadino, neanche da rappresentante di Legambiente.
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Intanto, nel rispetto del diritto dei cittadini alla corretta informazione, qualche precisazione.
- Nel comunicato di Legambiente del 17 maggio scorso, avevamo dato notizia di una nota della Regione Puglia (prot. n° 3791 del 13.05.2014) inviata al Sindaco di Palagiano e per conoscenza al Procuratore della Repubblica di Taranto, alla Corte dei Conti, al Prefetto ed a Legambiente nella quale, tra le altre cose, si ricorda che âlo scrivente servizio ha precedentemente chiesto informazioni e chiarimenti a codesta amministrazione comunale (nota prot. n 12184 del 05.08.2010, rimasta priva di riscontro)â. Lo dice la Regione, non Legambiente: ma lâallora Sindaco Ressa di questo non si avvede e sparla di tuttâaltro!
- Ressa scrive che la responsabilitĂ della situazione determinatasi nel tempo risale alla mancata esecuzione della Sentenza della Cassazione n. 2416 del 16.10.1989 (che aveva reso definitiva quella della Corte dâAppello di Lecce del 13/2/1989 n. 292, quando, nel 1991 lo scrivente era assessore. Quella Sentenza definitiva era stata notificata dalla Corte dâAppello al Sindaco in carica il 12.1989, ricordando lâobbligo di darvi immediata esecuzione: ma quella nota della Corte dâAppello era rimasta inevasa e in qualche cassetto, nel quale personalmente la scovai, dando immediato riscontro al Procuratore della Corte dâAppello con nota n° 7486 del 26.06.1991 sottoscritta dal Sindaco Favale, con cui si chiariva che la mancata esecuzione non era da addebitarsi alla nuova amministrazione la quale, peraltro, si era giĂ attivata. Ed infatti, con Ordine di Servizio n° 5 del 7.5.1991 (formulato da me personalmente, non potendo fare affidamento sugli uffici!) il Sindaco Favale ordinava al Dirigente U.T.C. supplente (proprio in forza delle Sentenze giĂ emesse): 1) di redigere apposito verbale acclarante lâinottemperanza.; 2) la redazione di accurato stato di consistenza delle opere realizzate e non demolite con i relativi elaborati cartografici in cui venisse indicata anche lâarea di sedime ai sensi della L. 47/1985, comprensiva delle risultanze catastali e debitamente frazionata; 3) si autorizzava il Dirigente UTC e gli altri dipendenti assegnati a quellâufficio a recarsi sui luoghi per i necessari rilievi. Il tutto assegnando 10 giorni di tempo. LâOrdine di Servizio rimaneva ineseguito (per ritardi burocratici e accampate difficoltĂ tecniche) , tanto che in data 26.6.1991  il Sindaco fu costretto a richiamare lâUfficio alle proprie responsabilitĂ .
In data 28.6.1991 il Dirigente dellâUTC supplente comunicava al Sindaco âlâimpossibilitĂ di assolvere allâincarico perchĂŠ carente di attrezzature ed organico e, peraltro, quanto mai gravato da adempimenti nel settore edilizio-urbanisticoâ. CosĂŹ, il 14 agosto 1991 (si, noi lavoravamo anche a ferragosto!), dopo aver superato non poche difficoltĂ burocratiche, la Giunta Municipale adottava la Delibera n° 512 con cui veniva conferito âincarico al Geom. A. Catucci di Palagiano per la redazione degli atti di frazionamento delle aree di proprietĂ della SocietĂ âIl Pino di Lenne s.p.a.â e rilievi dei manufatti abusivi per la iscrizione nei registri immobiliari in favore di questo Comune.â. Il 7 ottobre 2010 il Geom. Catucci notificava alla Curatela fallimentare della SocietĂ che il successivo 18 ottobre si sarebbe recato sul posto per i rilievi di cui allâincarico. Quel giorno al geom. Catucci (accompagnato dal collaboratore Geom. S. Pulimeno) fu impedito di accedere ai luoghi, cosicchè fu costretto a fissare nuovo sopralluogo per il successivo 28 ottobre, ma anche questa volta gli fu impedito di accedere!
A quel punto con Delibera della Giunta Municipale n° 697 del 18.11.1991 fu incaricato lâAvv. F. De Giorgio âdi assistere il comune di Palagiano ed il Sindaco in tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle Sentenze del Pretore di Taranto, della Corte di Appello di Lecce e della Corte di Cassazione, ivi compresa lâadozione di eventuali atti giudiziari che si rendessero necessariâ. Lâavv. De Giorgio  presentava un ricorso dâurgenza ex art. 700 al Pretore di Taranto che emise il provvedimento il 20.3.1992, accogliendo la richiesta del Comune ed ordinando alla SocietĂ âdi consentire al tecnico incaricato lâaccesso allâarea⌠per lâemanazione dellâatto di accertamento, ex art. 7 della L. 47/1985, dellâavvenuta acquisizione di diritto al patrimonio del comune dei manufatti abusivi e delle aree di sedime e per la redazione dei tipi di frazionamentoâ . CosĂŹ, con lâausilio della forza pubblica, il geom Catucci potè finalmente dare avvio allâincarico.
Ma, intanto, allâindomani dellâadozione di quella Delibera, dopo soli 11 mesi di vita, la Giunta Favale fu messa in crisi con cambio di maggioranza (e le motivazioni reali erano proprio legate alla nostra attivitĂ per dare esecuzione alle Sentenze) e la elezione della nuova Giunta a guida N. Scalera. Lâ8 giugno 1992 âlâazionista di maggioranza della SocietĂ Pino di Lenneâ presentava al Comune una impossibile concessione edilizia in sanatoriaâŚ. Il resto è cronaca giudiziaria.
- Sui risultati vittoriosi delle cause si potrebbe scrivere a lungo e dimostrare ampiamente le inadempienze del Comune di cui è costellata la vicenda ed il ruolo determinante avuto da Legambiente in giudizio. Ricorderò per tutte quella legata alla Sentenza n° 3020 del 20 marzo 2007 con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato, definitivamente, inammissibile la sanatoria edilizia del villaggio.
Il Comune di Palagiano invece di eseguire la Sentenza ed entrare i possesso dellâarea, il 29 luglio 2008 dopo ben 15 mesi e vari esposti,  emetteva un atto diâAccertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere edili abusiveâ (come se non fosse stato giĂ accertato lâabusivitĂ delle opere!) che, ovviamente, la âPino di Lenne impugnava dinanzi al TAR, e cosĂŹ ⌠si prendeva ancora tempo! Ma il TAR Puglia, il 17.12.2008 rigettava la richiesta di sospensiva. Il Comune può procedere, ma non lo fa. E, ovviamente, il 17 marzo 2009 la S.p.a. âIl Pino di Lenneâ presenta appello al Consiglio di Stato chiedendo nuovamente la sospensiva. La Giunta Municipale (Sindaco Ressa) impiega ben 30 giorni per adottare la Delibera di âcostituzione in giudizioâ e altri 12 per inviarla al legale di fiducia il qualeâŚ. dichiarerĂ di averla ricevutaâŚ. il giorno dopo dellâudienza e, dunque, non si è potuto costituire! CosĂŹ il 28 aprile 2009 il Consiglio di Stato, Comune non costituito, concede la sospensiva! Il Comune si guarda bene dallâintimare al proprio legale di chiedere al Consiglio di Stato lâurgente fissazione dellâudienza per discutere nel merito il ricorso; lo fa Legambiente il 6 ottobre 2009 sostituendosi al Comune e,il 24 febbraio 2010 con Sentenza n° 1530 â purtroppo depositata solo il 16 agosto 2011- il TAR rigetta il ricorso del Pino di Lenne e ordina allâAmministrazione di eseguire la Sentenza. Il Comune deve dar seguito alla presa di possesso dellâarea ed al ripristino dello stato dei luoghi, con addebito delle spese al Pino di Lenne. Ma passano inutilmente altri 4 mesi, cosicchè il 13 dicembre 2011 il Pino di Lenne presenta appello al Consiglio di Stato chiedendo lâannullamento della Sentenza del TAR. Il Comune di Palagiano non si costituisce â ED Eâ LA SECONDA VOLTA NELLâAMBITO DELLO STESSO PROCEDIMNTO! - nonostante la notifica allâavvocato del Comune ed allâUfficio Tecnico: la scusa puerile è che lâavvocato non ha detto niente!
- Sui danni causati al Comune ho giĂ scritto piĂš volte, citando documenti e Sentenze. E il Sindaco decennale Ressa non può non sapere che quei danni erano conseguenza di Ordinanze emanate dal Sindaco dellâepoca Scalera(1980/81) e di un Commissario Prefettizio che si rifiutò di ratificare una delibera di Giunta, avendone il dovere, come scrisse in Sentenza lo stesso Consiglio di Stato! Senza parlare di lestofanti politici che, pur di impedire la costituzione in giudizio a difesa delle ragioni sicuramente vittoriose del Comune di Palagiano, fecero cadere la Giunta Anzolin del 1984. Anche questo è nei Documenti!
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Palagiano 31.05.2014Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Preneste Anzolin